
Albo dei gestori ambientali, l’autorità nella gestione rifiuti
L’Albo gestori ambientali nasce per regolamentare l’attività di imprese, enti e consorzi che operano nell’ambito della gestione dei rifiuti. Istituito dal D.lgs 152/2006, l’iscrizione al pubblico registro è obbligatoria per i soggetti impiegati in diverse attività. Dalla bonifica di siti contenenti amianto al trasporto transfrontaliero, chiunque intenda occuparsi di smaltimento, raccolta, commercio dei rifiuti – anche per conto di terzi – deve essere in possesso della specifica autorizzazione secondo tempi e modalità previste dalla normativa. Dato che la non iscrizione equivale alla non autorizzazione all’esercizio, le società, le aziende pubbliche, i consorzi comunali sono tenuti ai medesimi obblighi delle imprese che trattano e smaltiscono rifiuti. L’iscrizione implica da parte di ciascun soggetto il possesso di specifici requisiti e può ritenersi completa solo nel rispetto di un iter articolato, che prevede censimento e registrazione di tutti i veicoli adibiti al trasporto. Senza dimenticare la verifica di informazioni di natura legale ed economica.
Albo dei gestori ambientali: le leggi in vigore
L’iscrizione all’albo prevede la presenza all’interno dell’organico aziendale di un Responsabile tecnico che abbia maturato comprovata esperienza per l’esercizio delle proprie funzioni. In vigore con il D.M 120/2014, il regolamento dell’Albo dei gestori ambientali è subordinato a una suddivisione in categorie e classi. La prima categoria include Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché Spazzamento meccanizzato. Rientrano in questa fascia anche i centri di raccolta. La categoria due include invece i “Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno menzionate al comma 8 dell’art. 212 del D.lgs. 152/2006”.
Più definizioni, più categorie
Nell’albo gestori ambientali, distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientrano, insieme a trasportatori di rifiuti elettrici ed elettronici, nella categoria tre. La suddetta categoria disciplina la gestione dei RAEE. Pertanto, richiama alle proprie responsabilità anche gli installatori e i gestori dei centri che si occupano di assistenza tecnica – come previsto dal decreto 65/2010. Le categorie 4 e 5 includono attività preposte al trattamento di rifiuti speciali di natura non pericolosa e pericolosa, mentre la categoria sei è riservata ai soggetti incaricati di occuparsi esclusivamente del trasporto transfrontaliero dei rifiuti. La categoria 7 è riservata a coloro che, in ambito logistico, operano in settori strategici per il trasporto ferroviario e navale nell’ottica del trasporto intermodale. Le successive categorie riguardano intermediari che si occupano del commercio dei rifiuti, nonché i soggetti preposti alla bonifica di siti. Inclusi i siti dove è riscontrata la presenza di amianto.
Procedure e requisiti d’accesso
Per poter accedere all’iscrizione sono previste procedure di natura diversa. Tutti i soggetti presenti nell’elenco disciplinato dall’articolo 212 del D.lgs 152/06 seguono una procedura di tipo ordinario. In questo caso, essi devono
- Sottoporre la domanda d’iscrizione alla sezione regionale di competenza
- Inoltrare la domanda alla sezione della regione di pertinenza, ossia quella in cui hanno sede domicilio o sede secondaria in caso di sede legale in un paese estero.
L’inoltro della domanda, compresa la documentazione da inviare in allegato, avviene in modalità telematica tramite sistema Agest, previa autenticazione sul portale dell’albo gestori ambientali. L’iter dovrebbe risolversi nell’arco di sessanta giorni con successiva delibera che attesti o rigetti l’autorizzazione del soggetto richiedente. È possibile uno slittamento di circa trenta giorni in caso di integrazioni con ulteriore documentazione. Soggetti inclusi nell’articolo 16 del D.M 120/2014 accedono alla procedura di secondo tipo, o semplificata, con tempi di attesa inferiori.
Iscrizione all’albo gestori ambientali, scadenze e modalità di pagamento
L’albo gestori ambientali prevede una tassa d’iscrizione, così come una tassa da pagare annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo. L’importo è variabile, in base alla categoria o classe di appartenenza. Anche per il versamento del contributo, i soggetti devono accedere alla piattaforma per effettuare il login. In seguito, l’accesso alla sezione Diritti consente agli utenti di visualizzare l’importo e scegliere una modalità di pagamento telematico tra quelle accettate, come
- Carta di creditosu circuito Visa/MasterCard
- TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto che prevede il versamento per bolli e/o diritti di segreteria.
- PagoPA
Una delle modalità di pagamento del bollettino MAV eseguibile anche mediante home banking e procedure interbancarie standard. Sia in questo caso, sia in merito all’opzione carta di credito, l’utente non deve versare nessuna spesa di commissione aggiuntiva.
Le regole per la cancellazione
In caso di cessazione dell’attività, la cancellazione dell’impresa dall’Albo gestori ambientali è automatica. Nei casi in cui il soggetto intenda cancellarsi dall’albo e non cessare la propria attività è tenuto a inoltrare una domanda di cancellazione, sempre per via telematica attraverso la piattaforma telematica Agest. In quel caso, sarebbe necessario allegare, oltre al modello di domanda generato automaticamente, fotocopia del documento d’identità nonché versamento dei diritti di segreteria. I soggetti ricadenti nelle categorie 2 e 3, a differenza di tutti gli altri, devono rispettare le medesime condizioni, ma non sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria.