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valutazione del rischio chimico

Valutazione del rischio chimico: cosa dice l’articolo 81?

Valutazione del rischio chimico, gli strumenti normativi

Per la valutazione del rischio chimico lo strumento normativo di riferimento è il D. Lgs. 81/08 che riserva il Capo I del Titolo IX, intitolato “Protezione da agenti chimici”. A dispetto dell’opinione comune, gli agenti chimici sono ampiamente diffusi. Il loro impiego non è limitato solo a industrie chimiche, petrolchimiche o laboratori, ma riguarda tutte le aziende dove gli operatori ricorrono a determinate sostanze durante la normale giornata lavorativa. Tra loro, troviamo addetti alla conservazione alimenti o alle pulizie, che utilizzano disinfettanti e altri prodotti detergenti. L’art. 223 del D.lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio chimico all’interno della propria azienda, “al fine di individuare i lavoratori esposti a tale fattore di rischio e di attuare adeguati interventi di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza

Il ruolo dei consulenti (e di Testing Point)

Chiunque lavori in ambito salute e sicurezza sul lavoro, entra in contatto con professionisti legati a incombenze burocratiche per la stesura della documentazione secondo i termini del D.Lgs. 81/08. La consulenza offerta permette di adeguarsi alle direttive, formare il personale, predisporre un piano in grado di rispettare i requisiti previsti – specie in caso di ispezione. Pertanto, garantire un servizio di tutela ambientale significa anche predisporre relazioni tecniche o elaborare documenti per il rilascio di autorizzazioni specifiche.

Cos’è il DVR per il rischio chimico

Il DVR è un documento di valutazione del rischio, che agevola una visione d’insieme, mirata alla valutazione di tutti i rischi che si possono riscontrare in ambito lavorativo. Nell’ambito della valutazione del rischio chimico, Il DVR acquisisce specificità e peculiarità in materia, per cui il documento stesso consente di

  • identificare le sostanze chimiche, riportando una lista di quelle utilizzate nell’ambiente di lavoro;
  • analizzare le modalità di esposizione dei lavoratori, grazie a una valutazione del rischio chimico specifica
  • effettuare una valutazione dei rischi in base a quantità, proprietà e modalità di esposizione;
  • indicare strumenti, dispositivi, procedure operative, sistemi di ventilazione e materiali che favoriscano una contrazione del rischio.

Essendo uno strumento che favorisce maggiore tutela e consapevolezza, il DVR per il rischio chimico rappresenta un’estensione vera e propria della normativa, per cui si ribadisce la responsabilità del datore di lavoro in ogni fase nell’ambito della prevenzione.

Come si effettua la valutazione del rischio chimico

Grazie alla scheda di sicurezza – SDS – è possibile avere un’idea chiara sui dati relativi a pericolosità di sostanze e miscele, così da approntare le misure fondamentali per rendere il luogo di lavoro un luogo d’elezione in termini di sicurezza e tutela della salute. Tuttavia, è bene precisare che la SDS non sostituisce la valutazione del rischio chimico, malgrado fornisca informazioni su

  • conservazione e manipolazione di miscele e sostanze
  • utilizzo sicuro degli agenti
  • smaltimento corretto, secondo l’articolo 224 del D.lgs 81/2008

La valutazione dei rischi correlati agli agenti chimici non può essere ritardata, dato che è richiesta in fase preliminare, quando è necessario censire le sostanze usate nei singoli processi e nel ciclo di lavoro complessivo. Oggi esistono software gestionali specifici per la gestione del rischio di esposizione agli agenti chimici, grazie alla presenza di database contenenti caratteristiche di pericolosità secondo il Regolamento UE 2023.

Valutazione del rischio chimico: modalità di esposizione

Il calcolo degli indici di rischio complessivi per tipologia di pericolo avviene per somma logaritmica. Data l’enorme mole di mansioni in un ambiente lavorativo, la classificazione degli agenti chimici è indispensabile per avere riscontro riguardo al grado di pericolosità di ciascuno. La suddivisione corrente distingue

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico;
  • Agenti con proprietà tossicologiche.
  • Gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico sono, a loro volta, suddivisibili in infiammabili ed esplosivi

La valutazione sui rischi per la salute varia a seconda delle modalità di esposizione, in quanto un addetto nei settori a rischio può essere soggetto a Inalazione, contatto, Ingestione, Irraggiamento, onda d’urto. Con il regolamento europeo entrato in vigore il 1° giugno 2015, l’etichettatura diventa lo strumento per valutare il grado di pericolosità dei prodotti chimici.

Normativa italiana ed europea: Titolo IX e modello REACH

Chiunque si occupi di valutazione del rischio chimico, fa riferimento al titolo IX che, nella normativa italiana, disciplina la materia essendo articolata in tre capi principali, quali

 

  • Capo I – Protezione da agenti chimici
  • Capo II – Protezione da agenti Cancerogeni e Mutageni
  • Capo III – Protezione da rischi connessi all’amianto

 

In Europa, il regolamento REACH impone alle imprese l’onere di identificare tutte le sostanze che distribuiscono o vendono sul territorio del vecchio continente. Così come di inoltrare all’EACH le relative modalità di utilizzo in condizioni di assoluta sicurezza. Il REACH riguarda

  • fabbricanti, intesi come coloro che fabbricano o estraggono sostanze in UE
  • produttori, intesi come coloro che producono o assemblano un articolo in UE
  • importatori, utilizzatori a valle di vernici, detersivi, lubrificanti, produttori di componenti elettronici
  • distributori, rivenditori al dettaglio che immettono sul mercato le sostanze ai fini di vendita a terzi.

Una valutazione per ogni singolo rischio

L’articolo 17 del decreto 81/08 sottopone i datori di lavoro all’obbligo di determinare i fattori di rischio che riguardano i propri dipendenti. Attraverso un’analisi globale e corredata da un’adeguata documentazione si possono individuare le misure di prevenzione necessarie. In questi casi, un consulente professionista interviene redigendo relazioni specifiche per ogni rischio specifico. La valutazione dei singoli rischi, la classe dei lavoratori esposti, la definizione dei valori di esposizione sono i parametri da considerare per poter procedere correttamente. Accanto al rischio per la sicurezza dei lavoratori, per i datori di lavori sussiste quello di non rispettare le normative. Grazie alla figura del consulente è possibile scongiurare entrambi.

Gli ultimi aggiornamenti

In merito alla valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto all’aggiornamento periodico qualora emergano dati e informazioni che ne mostrino la necessità. A fine 2024, l’INAIL ha reso pubblico un nuovo manuale sulle azioni di primo soccorso di facile consultazione – sia a livello operativo che in ambito divulgativo. – per orientare il lavoratore verso le procedure opportune in caso di contatto. Come, ad esempio, l’accesso alle SDS per un vademecum sulle azioni di pronto intervento, dato che tempestività e appropriatezza in casi di emergenza fanno la differenza. Ne consegue l’importanza della formazione e dell’ottimizzazione di procedure – vedasi l’adozione di sistemi di protezione collettiva e l’uso adeguato dei dispositivi di protezione individuale. La logica preventiva per contrastare fuoriuscite di fumi, gas, liquidi o aerosol è determinante, soprattutto in settori critici come l’industria metallurgica, particolarmente soggetta a incendi, esplosioni, intossicazioni acute.

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